
Manifestazione a premi: una svolta importante sulla raccolta dati dei partecipanti
Qualche tempo fa, nell’ambito di una manifestazione a premi, il Garante privacy ha multato un noto brand.
L’azienda è stata accusata di “acquisizione illecita del consenso al trattamento dati ai fini commerciali raccolti tramite il form del sito per accedere alla raccolta punti”.
In pratica i clienti interessati a partecipare – contrariamente a quanto richiesto dalla normativa – erano obbligati a rilasciare sul form del sito due consensi generici.
Il garante, oltre a vietare tale procedura, ha richiesto di modificare il form, affinché gli utenti conferiscano un consenso libero e specifico per ogni trattamento.
È un passo importante in un ambito spesso sottovalutato e terreno diventato fertile per tutte quelle agenzie di settore “improvvisate”. Agenzie che talvolta tra un anglismo e un altro, millantano competenze che poi in fondo in fondo non possiedono realmente.
Capita sovente infatti, di imbattersi in concorsi o operazioni a premi, la cui raccolta dei dati sia tutt’altro che conforme alla normativa e GDPR compliance.

Sicuramente sono proliferate le meccaniche promozionali con finalità border line sul trattamento dati perché a lungo è stato sottovalutato questo aspetto.
I consumatori sempre più attenti sul conferimento e trattamento dei propri dati personali richiedono un’assoluta trasparenza in fase di consenso in ambito manifestazione a premi.
Forse, al di là delle mode, sarebbe più conveniente rivolgersi a professionisti consolidati e con comprovata esperienza nel settore.